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Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela

Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela


Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela, publicada en la Gazzetta Ufficiale della Reppública Italiana n.192 del 17 de agosto de 1991. [Estado: Vigente ]



LEGGE 6 agosto 1991, n. 260 

Ratifica  ed  esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale fra  la  Repubblica  italiana  e  la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

Art. 2.

  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quando disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

Art. 3.



1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.411.000.000 per l'anno 1991, in L. 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".



2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 agosto 1991

COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                  DE MICHELIS, Ministro degli  affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela

La Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela intendono regolare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e desiderando tutelare i diritti delle persone che sono state assoggettate ai sistemi di sicurezza sociale di uno o di entrambi i Paesi, hanno concordato di stipulare la seguente convenzione:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, si stabiliscono le seguenti definizioni:

a) «legislazione»: indica le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i
regimi di sicurezza sociale di cui all’art. 2 della presente convenzione;
b) «autorità competente»: indica:
in Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanità;
in Venezuela, il Ministero del lavoro;
c) «istituzione»: indica l’organismo o l’autorità responsabile dell’applicazione delle legislazioni di cui all’art. 2;
d) «istituzione competente»: indica l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di
prestazione, o l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli ed i suoi
familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale istituzione si trova;
e) «lavoratori»: indica le persone che, esercitando o avendo esercitato una attività indipendente o dipendente, sono o
sono stati assoggettati, alle legislazioni menzionate nell’art. 2 della presente convenzione; f) «periodi assicurazione»:
indica i periodi di contribuzione o i periodi assimilati considerati quali periodi di contribuzione da ciascuna legislazione;
g) «prestazioni»: indica le prestazioni che possono essere erogate in base alle legislazioni di cui all’art. 2 della presente
convenzione.

2. Gli altri termini ed espressioni utilizzati nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalla legislazione applicabile.

Art. 2
Campo di applicazione per materia

1. La presente convenzione si applica:

A) Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente
alle prestazioni in caso di:
a) incapacità temporanea;
b) incapacità parziale o invalidità;
c) vecchiaia;
d) superstiti;
e) assegno per morte.

B) Nella Repubblica italiana alle legislazioni concernenti:
a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative
gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
b) i regimi di assicurazione sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
c) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali;
d) l’assicurazione di malattia e maternità, limitatamente alle prestazioni economiche.

2. La presente convenzione si applica altresì alle legislazioni che completano o modificano le legislazioni menzionate nel paragrafo 1.

3. La presente convenzione si applica egualmente alle disposizioni legislative che estendano i regimi menzionati nel paragrafo 1 a nuove categorie di lavoratori sempre che l’autorità competente di uno Stato contraente non si opponga entro i sei mesi successivi alla notifica di tali disposizioni da parte del Governo dell’altro Stato contraente.

Art. 3
Campo di applicazione personale

La presente convenzione si applica alle persone che sono o sono state assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli stati contraenti, nonchè ai loro familiari aventi diritto.

Art. 4
Eguaglianza di trattamento

I cittadini di uno Stato contraente ai quali si applica la presente convenzione sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini, di questo Stato, salvo quanto disposto nell’art. 11.

Art. 5
Legislazione applicabile

1. I lavoratori cui si applica la presente convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio svolgono l’attività lavorativa, salvo quanto diversamente previsto nei successivi paragrafi.

2. Il lavoratore dipendente da un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nel territorio dell’altro Stato contraente per svolgervi un lavoro a carattere temporaneo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato per la durata di ventiquattro mesi. Se il lavoro si dovesse prolungare oltre tale termine, le autorità competenti delle due parti, di comune accordo, potranno autorizzare la proroga di tale situazione per un ulteriore periodo che non potrà eccedere dodici mesi.

3. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l’impresa.

4. I membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. I lavoratori occupati in operazioni di carico, scarico e riparazione della nave, o nel porto, sono soggetti alla legislazione dello Stato a cui appartiene il porto.

5. I dipendenti pubblici ed il personale assimilato di uno Stato contraente, che nell’esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell’altro Stato, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’amministrazione di cui essi dipendono.

6. Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, nonchè il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono regolamentati dalla convenzione di Vienna, sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

7. I lavoratori al servizio privato ed esclusivo delle persone menzionate nel paragrafo 6, se sono cittadini dello Stato accreditante, potranno optare per l’applicazione della legislazione di tale Stato o dell’altro. L’opzione deve essere esercitata entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione o, secondo il caso, entro i tre mesi successivi alla data di inizio dell’attività lavorativa nel territorio dello Stato in cui si svolge tale attività.

Art. 6
Prestazioni ai residenti all’estero

Le prestazioni in denaro dovute da uno Stato contraente saranno corrisposte integralmente e senza alcuna limitazione ai titolari che risiedono nel territorio dell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I
Pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti

Art. 7
Totalizzazione

1. Ai fini dell’acquisizione, mantenimento o recupero del diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi di tale legislazione, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato, sempre che non vi sia doppia contribuzione nel medesimo periodo.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle pensioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a pensione si totalizzano soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione.

Se nonostante la totalizzazione non sorge alcun diritto a pensione nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a pensione nel regime generale.

Art. 8
Calcolo delle pensioni

1. Se il diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente sorge senza il ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l’istituzione competente di questo Stato determina l’importo della pensione esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica.

Questa disposizione si applica anche se l’istituzione dell’altro Stato contraente calcola la pensione a proprio carico secondo le disposizioni del successivo paragrafo 2.

2. Se il diritto pensione non sorge sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l’istituzione competente di tale Stato totalizza detti periodi con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato determinando l’importo della pensione a proprio carico secondo le seguenti disposizioni:
a) determina l’importo teorico della pensione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti unicamente sotto la legislazione che essa applica;
b) stabilisce, quindi, l’importo effettivo della pensione cui l’interessato ha diritto, riducendo l’importo di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica ed il totale dei
periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
c) se la legislazione di uno Stato contraente stabilisce una durata massima di assicurazione per il calcolo di una prestazione completa, nel totalizzare i periodi di assicurazione, l’istituzione competente applicherà la medesima regola e conseguentemente prenderà in considerazione i periodi di assicurazione nei limiti di detta durata massima.

3. Se la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno, non trova applicazione la totalizzazione di cui all’art. 7. Tuttavia tali periodi saranno presi in considerazione dall’istituzione competente dell’altro Stato contraente nella misura necessaria per l’acquisizione del diritto e per il calcolo della pensione ai sensi della legislazione che essa applica.

4. Le ulteriori disposizioni necessarie per l’effettuazione del calcolo della pensione teorica e per la determinazione della quota parte di pensione a carico di ciascuno Stato contraente verranno stabilite nell’accordo amministrativo di cui
all’art. 17.

Art. 9
Assicurazione volontaria e facoltativa

Ai fini dell’applicazione e ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato, si totalizzano, se necessario con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l’interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione ai sensi della legislazione del primo Stato.

Capitolo II
Prestazioni economiche di malattia e maternità

Art. 10

Le prestazioni economiche di malattia e maternità sono a carico dell’istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile al lavoratore in conformità all’art. 5 della presente convenzione.

Per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, se necessario, si farà ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione secondo le regole dell’art. 7.

Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 11
Prestazioni nell’altro Stato

1. I lavoratori inviati nel territorio dell’altro Stato per svolgere un lavoro temporaneo e che rimangano vittime di un infortunio o di una malattia professionale durante tale permanenza temporanea, avranno diritto alle relative prestazioni in natura, a carico dell’istituzione competente di questo Stato e secondo la legislazione che questa applica.

2. I lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale, che successivamente all’inizio del beneficio delle prestazioni trasferiscono la propria residenza definitiva nell’altro Stato contraente di cui sono cittadini, avranno diritto a fruire delle prestazioni in natura a carico dell’istituzione del luogo di nuova residenza, secondo la legislazione che questa applica.

Art. 12
Prestazioni per malattie professionali

Se il lavoratore vittima di una malattia professionale, ha svolto sotto la legislazione dei due Stati contraenti una attività lavorativa che possa aver causato detta malattia, le prestazioni cui il lavoratore e i suoi superstiti hanno diritto sono concesse esclusivamente in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio l’attività in questione sia stata svolta da ultimo, sempre che l’interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione. Se le condizioni non sono soddisfatte, i diritti a prestazioni saranno esaminati in base alla legislazione dell’altro Stato contraente che se del caso ne assumerà l’onere.

Art. 13
Aggravamento di una malattia professionale

In caso di aggravamento di una malattia professionale, per la quale un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, se il beneficiario risiede nel territorio dell’altro Stato, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) se il lavoratore non ha svolto, sotto la legislazione dell’altro Stato contraente, un’attività professionale suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l’istituzione competente del primo Stato sarà tenuta a farsi carico dell’onere delle prestazioni tenendo conto dell’aggravamento in base alle disposizioni della legislazione che essa applica;
b) se il lavoratore ha svolto un’attività sotto la legislazione dell’altro Stato contraente, suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l’istituzione competente del primo Stato sarà tenuta a farsi carico delle prestazioni, senza tener conto dell’aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.

L’istituzione competente del secondo Stato concederà al lavoratore un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni dovute dopo l’aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero spettate prima dell’aggravamento. Tale supplemento sarà concesso in base alle disposizioni della legislazione del secondo Stato, come se la malattia considerata fosse sorta sotto la legislazione di questo Stato.

Art. 14
Valutazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali pregresse

Ai fini della valutazione del grado di inabilità risultante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ai sensi della legislazione italiana o venezuelana, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell’altro Stato contraente saranno presi in considerazione come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato contraente.

TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 15
Assimilazione dei periodi di assicurazione

Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle prestazioni disciplinate nel capitolo I del titolo II della presente convenzione alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alle prestazioni, tale condizione si considera soddisfatta se a tale momento il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altro Stato o è pensionato in base a tale legislazione.

Art. 16
Decorrenza dei diritti

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione, ma comunque non prima dell’entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali e il pagamento delle prestazioni non potrà avvenire con effetto retroattivo.

2. I periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni che sono riconosciute in base alla stessa. Ciò nonostante la istituzione del Venezuela non riconoscerà periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1967.

Art. 17
Accordi amministrativi

Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in accordi di natura amministrativa le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente convenzione.

Art. 18
Commissione mista

1. Se lo riterranno opportuno, le parti contraenti potranno istituire una commissione mista di esperti, composta da rappresentanti delle parti stesse, che avrà le seguenti funzioni:
a) verificare l’applicazione della presente convenzione e degli accordi amministrativi;
b) concordare e disporre tutti i procedimenti amministrativi e l’uso di formulari idonei per una maggiore efficacia,
semplificazione e rapidità nell’applicazione delle disposizioni menzionate;
c) dare pareri alle autorità competenti quando queste lo richiedono o di propria iniziativa relativamente all’applicazione
di detti atti;
d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le autorità competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme
complementari degli atti citati, al fine di ottenere il costante aggiornamento e perfezionamento della normativa in
vigore;
e) realizzare ogni altra funzione relativa alla applicazione e alla interpretazione della convenzione.

2. La commissione mista potrà riunirsi in Italia o in Venezuela.

Art. 19
Scambio di informazioni

1.Le autorità competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni concernenti leggi, regolamenti e ogni altro provvedimento che possano influire sulla applicazione della presente convenzione.

2. Le istituzioni competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni necessarie alla applicazione della presente convenzione.

Art. 20
Pagamento delle prestazioni

1. Le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente effettueranno direttamente i pagamenti delle prestazioni dovute ai beneficiari residenti nell’altro Stato contraente.

2. Le istituzioni debitrici di prestazioni si libereranno validamente delle obbligazioni effettuando i pagamenti nella moneta del proprio Stato.

Art. 21
Presentazione di domande, istanze, documenti e ricorsi

1. Le domande, istanze o ricorsi che debbono essere presentati entro un termine alle autorità competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso valore se sono presentate entro lo stesso termine alle autorità competenti o alle istituzioni dell’altro Stato.

2. L’autorità o l’istituzione che riceve i documenti di verifica secondo le norme che saranno stabilite nell’accordo amministrativo, rilascerà ricevuta all’interessato e trasmetterà senza indugio la documentazione all’autorità competente o all’istituzione dell’altro Stato.

3. Le domande, istanze o ricorsi presentati in uno o nell’altro Stato in conformità con le disposizioni del presente articolo, non potranno essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell’altro Stato.

4. La domanda di prestazioni presentata all’istituzione competente di uno Stato contraente sarà considerata come domanda presentata all’istituzione competente dell’altro Stato, sempre che il lavoratore chieda esplicitamente la concessione delle prestazioni spettanti ai sensi della legislazione dell’altro Stato.

Art. 22
Perizie medico-legali

1. L’istituzione competente di uno Stato contraente, su richiesta dell’istituzione competente dell’altro Stato, è tenuta ad effettuare nei confronti dei beneficiari che si trovano nel territorio del proprio Stato, gli accertamenti medicolegali necessari per la concessione, da parte dell’istituzione richiedente, delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

2. Gli accertamenti medico-legali effettuati ai sensi del presente articolo rivestono carattere riservato.

Art. 23
Esenzioni e convalida di documenti

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti valgono anche per l’applicazione della presente convenzione.

2. Tutti i documenti, atti o certificati di ogni genere che debbono essere prodotti per l’applicazione della presente convenzione sono esenti dall’obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

3. I documenti legalizzati dalle autorità o istituzioni competenti di uno Stato contraente saranno considerati validi dalle corrispondenti autorità, istituzioni o organismi competenti dell’altro Stato contraente.

Art. 24
Soluzione delle controversie

Le controversie che possono nascere nell’interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno risolte per quanto possibile dalle autorità competenti delle due parti. Le controversie che persistono saranno risolte per via diplomatica.

Art. 25
Verifica e revisione

Le parti contraenti convengono di verificare le condizioni di equilibrio delle obbligazioni reciprocamente assunte allo scadere di tre anni dall’entrata in vigore della convenzione e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e dei risultati conseguiti. Convengono, altresì, di procedere, al momento opportuno, alla revisione della convenzione.

Art. 26
Ratifica, entrata in vigore, cessazione

1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambe le parti contraenti in conformità alle rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. La presente Convenzione viene stabilita per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e verrà prorogata automaticamente di anno in anno, salvo denuncia che deve essere notificata sei mesi prima della scadenza di detto termine.

3. Dopo che la Convenzione avrà cessato di produrre effetti, i diritti acquisiti saranno mantenuti e i diritti in corso di riconoscimento saranno determinati in conformità alle disposizioni della convenzione.

In fede di che i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma il giorno 7 del mese di giugno del millenovecentottantotto in duplice esemplare, ciascuno nella lingua italiana e spagnola facendo entrambi i testi egualmente fede.

per il Governo per il Governo della Repubblica Italiana
il Sottosegretario di Stato agli affari esteri Sen. SUSANNA AGNELLI 




per il Governo della Repubblica del Venezuela 

Il Ministro degli affari esteri Dr. GERMAN NAVA CARRILLO


A continuación, su versión original en la Gazzetta Ufficiale della Reppública Italiana:

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