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Accordo Amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Repubblicia Italiana e la Repubblica del Venezuela

Accordo Amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Repubblicia Italiana e la Repubblica del Venezuela

Accordo Amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Repubblicia Italiana e la Repubblica del Venezuela(*), publicado en el Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Reppública Italiana n. 11 del 15 enero 1992. 
[Estado: Vigente]



Accordo Amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Repubblicia Italiana e la Repubblica del Venezuela

(Firmata a Roma il 7 giugno 1988)



Per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la repubblica italiana e la repubblica del Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988, le autorità competenti degli Stati contraenti hanno concordato il seguente Accordo Amministrativo.



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo Amministrativo: 

1. il termine “Convenzione” designa la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988;

2. Il termine “Accordo” designa il presente Accordo Amministrativo;

3. i termini definiti all’articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato nel presente Accordo.

Art. 2

Le istituzioni competenti per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono:

in Italia

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), per quanto riguarda l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, coloni e mezzadri); i regimi di assicurazione sostitutivi dell’assicurazione generale, istituti per particolari categorie di lavoratori dipendenti e gestiti dallo stesso I.N.P.S.; le prestazioni economiche di malattia e maternità;

l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.), per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo;

l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (I.N.P.D.A.I.), per quanto riguarda

l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dirigenti d’azienda;

l’Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei giornalisti professionisti;

l’Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresa l’erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari;

le Unità sanitarie locali (U.S.L.), per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In Venezuela:

l’Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

Art. 3

Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali Organismi di collegamento tra le rispettive Istituzioni competenti:

per l’Italia:

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) -Sede Centrale, per quanto riguarda le prestazioni a carico di regimi generali e speciali di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché le prestazioni economiche di malattia e maternità;

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) Direzione generale, per quanto riguarda le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale;

il Ministero della Sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Per il Venezuela:

l’Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

Art. 4

Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituzione competente dello Stato la cui legislazione rimane applicabile rilascia, su richiesta del datore di lavoro, un certificato di distacco che attesti che il lavoratore continua ad essere assoggettato alla legislazione di tale Stato per il periodo previsto da detto articolo. Tale certificato costituisce la prova che nei confronti del lavoratore non trova applicazione la legislazione dell’altro Stato;

Il certificato di cui al paragrafo precedente viene rilasciato:

in Italia:

dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);

in Venezuela:

dall’Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

L’Istituzione che rilascia il certificato ne invia copia all’Istituzione competente dell’altro Stato.

La proroga prevista all’articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione dovrà essere richiesta dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, prima della scadenza del termine di due anni, stabilito in detto articolo. La richiesta dovrà essere diretta all’autorità competente dello Stato nel cui territorio è distaccato il lavoratore, per il tramite dell’autorità competente dello Stato dove ha sede l’impresa.

L’autorizzazione di proroga, concessa ai sensi nel paragrafo 4, viene notificata al datore di lavoro e all’Autorità competente dell’altro Stato.

La richiesta di proroga del distacco è inviata:

in Italia

al Ministero del lavoro e previdenza sociale;

in Venezuela:

al Ministero del lavoro.

TITOLO II

Capitolo I
Prestazioni di invalidità, incapacità parziale, vecchiaia e morte 

Art. 5

La totalizzazione dei periodi di assicurazione, in applicazione dell’articolo 7 della Convenzione, si effettua secondo le regole seguenti: a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente, anche se questi periodi siano stati già utilizzati per la concessione di una pensione ai sensi di questa seconda legislazione; b) in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente; Convenzione, qualora non sia possibile determinare esattamente l’epoca in cui taluni periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente.

Art. 6

Nei casi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 della Convenzione, l’istituzione di ciascuno Stato contraente determina l’importo della pensione a proprio carico applicando le regole di calcolo nazionale.

Quando tutti o parte dei periodi di contribuzione compiuti in Italia devono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, l’Istituto competente del Venezuela determinerà tale prestazione come se le contribuzioni relative a detti periodi fossero state versate in ragione del salario medio soggetto a contribuzione in Venezuela.

Art. 7

Le domande di prestazioni di vecchiaia, invalidità o incapacità parziale e ai superstiti, relative ad attività lavorativa prestata in uno o in entrambi gli Stati contraenti, dovranno essere presentate alla Istituzione competente del luogo di residenza del richiedente, in conformità alla legislazione applicata da tale Istituzione. A tale fine viene istituito un apposito formulario di domanda.

Ove il richiedente risieda sul territorio di uno Stato terzo potrà rivolgersi alla Istituzione competente dello Stato contraente di cui è cittadino o a quella dello Stato contraente sotto la cui legislazione egli o il suo dante causa è Stato assoggettato da ultimo.

L’Istituzione che riceve la domanda, ove non sia competente ad istruirla, la trasmette tempestivamente con tutta la documentazione alla Istituzione competente dell’altro Stato.

Art. 8

Ai fini della presentazione delle domande di prestazioni di vecchiaia, invalidità, incapacità parziale e ai superstiti previste dalla Convenzione, le Istituzioni competenti di entrambi gli Stati adotteranno un apposito formulario di domanda.

In caso di domande di prestazione di invalidità o di incapacità parziale, le Istituzioni competenti invieranno una perizia medico-legale che dovrà essere rilasciata dai servizi sanitari delle competenti istituzioni italiane o dall’istituto venezuelano delle Assicurazioni Sociali.

Art. 9

L’Istituzione competente per l’istruttoria della domanda determina i diritti del richiedente sulla base dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi della propria legislazione e trasmette all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente due copie del formulario di collegamento contenenti i dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati in base alla propria legislazione e quelli relativi alle prestazioni accordate.

L’Istituzione che riceve il formulario di collegamento determina a sua volta, i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che essa applica, ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi delle legislazione di entrambi gli Stati contraenti.

Trasmette, quindi, all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento, completato con i dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati in virtù della legislazione che essa applica e con quelli relativi alle prestazioni accordate.

L’Istituzione cui era stata presentata la domanda, ricevuta in restituzione una copia del formulario di collegamento, se non ha già accordato una prestazione definitiva, determina i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti.

Invia, quindi, copia della decisione adottata alla Istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Ciascuna Istituzione competente notifica direttamente agli interessati le decisioni adottate, precisando i mezzi e i termini di ricorso e gli Organismi competenti a riceverli.

I dati personali forniti dal richiedente nel formulario di domanda sono autenticati dall’Istituzione che riceve la domanda.

La trasmissione dei formulari con i dati autenticati dispensa l’Istituzione interessata dall’invio dei documenti originali all’Istituzione dell’altro Stato contraente. L’Istituzione ricevente potrà richiedere l’invio di qualsiasi documento.

Art. 10

Per l’ammissione dell’assicurazione volontaria ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione, l’interessato presenta alla Istituzione competente dello Stato contraente ove intende effettuare i versamenti un attestato dell’Istituzione competente dell’altro Stato da cui risultino i periodi accreditati in base alla propria legislazione.

Se l’assicurato non presenta l’attestato, l’Istituzione interessata lo richiede all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Capitolo II
Prestazioni economiche di malattia e maternità 

Art. 11

L’Istituzione competente di uno Stato contraente, ove debba far ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione in applicazione dell’articolo 10 della Convenzione, si rivolgerà all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente la quale rilascerà un attestato dei periodi di assicurazione accreditati all’interessati ai sensi della legislazione che essa applica.

Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali 

Art. 12

Per beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 11 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all’Istituzione competente del luogo di soggiorno temporaneo o di residenza un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall’Istituzione dello Stato la cui legislazione si applica.

Se il lavoratore non presenta l’attestato, l’Istituzione interessata lo richiede all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Le prestazioni erogabili ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 della Convenzione sono le seguenti:

in Italia:

cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative; cure idrofangotermali e climatiche e relative spese alberghiere e di viaggio; assistenza protesica e presidi vari; d) prestazioni integrative;

in Venezuela:

cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative;
protesi dentarie in caso di infortunio.

Art. 13

L’attestato previsto al precedente articolo 12, paragrafo 1, è rilasciato:

in Italia:

dalle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) competente per territorio e, in taluni casi, dal Ministero della sanità;

in Venezuela:

dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

Art. 14

La richiesta di prestazioni per malattie professionali può essere diretta sia all’Istituzione competente dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore è Stato da ultimo esposto a rischio specifico, sia alla Istituzione competente dell’altro Stato contraente; in questo secondo caso, l’Istituzione trasmette la richiesta all’Istituzione competente del primo Stato, informandone il richiedente. La richiesta di prestazioni dovrà essere presentata con apposito formulario.

L’istituzione che esamina la domanda, se constata che non sono soddisfatte le condizioni per il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione che essa applica, procede come segue:

trasmette all’Istituzione dell’altro Stato la domanda unitamente ai rapporti degli accertamenti medici effettuati e ad una copia della decisione di rigetto adottata;
notifica tale decisione all’interessato, indicando i motivi del rigetto, i mezzi e i termini di ricorso e la data di trasmissione degli atti all’Istituzione dell’altro Stato contraente.

TITOLO III
Disposizioni diverse e finali

Art. 15

I formulari, le attestazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all’applicazione della Convenzione saranno concordati dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

I beneficiari di prestazioni accordate in virtù della Convenzione sono tenuti a fornire all’Istituzione competente le informazioni richieste, nonché a comunicare ogni variazione della loro situazione personale o familiare che modifichi o possa modificare totalmente o parzialmente il diritto alle prestazioni di cui fruiscono.

Art. 17

Ai fini dell’applicazione della Convenzione, le autorità e l’Istituzione competente dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni persona, senza pregiudizio delle funzioni attribuite agli Organismi di collegamento.

Art. 18

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rivolgersi alle Autorità o alle Istituzioni competenti di questo Stato per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi delle persone che rappresentano.

Art. 19

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 della Convenzione, l’istituzione che riceve un’istanza, una domanda o un ricorso, attesta a margine di tali atti l’avvenuta verifica secondo le proprie procedure interne, opponendo comunque il timbro con la data di ricezione degli atti stessi.

Art. 20

Le spese sostenute per gli esami medico-legali previsti dall’articolo 22 della Convenzione saranno a carico dell’Istituzione che li effettua. Tuttavia le autorità competenti potranno, di comune accordo, prevedere il rimborso di alcune spese.

Art. 21

L’Istituzione competente di ciascuno Stato pagherà la pensione derivante dalla totalizzazione dei periodi di contribuzione compiuti in entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, in fase di prima liquidazione, potrà pagare un anticipo di pensione di importo superiore al dovuto. In tal caso, potrà richiedere all’Istituzione competente dell’altro Stato di trattenere e trasferire la parte di pensione eventualmente dovuta da essa al beneficiario, a titolo di arretrati.

L’istituzione competente del primo Stato soddisferà il proprio credito sulla somma trasferita e verserà all’interessato l’eventuale saldo.

Art. 22

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e avrà termine alla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.

Fatto a il 1° ottobre 1991 in due esemplari, ciascuno nella lingua italiana e spagnola facendo entrambi i testi ugualmente fede.


Per il Governo della Repubblica Italiana 

Ivo Butini
Sottosegretario di Stato aqli Affari Esteri


Per il Governo della Repubblica del Venezuela

Jesús Rubén Rodríguez
Ministro del Lavoro

(*) No se ha encontrado evidencias de la publicación de este acuerdo en la Gaceta Oficial de la República. 

A continuación, su versión original en el Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Reppública Italiana:


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